L’iniziativa sull’allevamento intensivo
L'iniziativa sull’allevamento intensivo esige che, per «preservare la dignità degli animali», gli allevamenti debbano rispettare almeno i requisiti di Bio-Suisse del 2018.
Testo dell'iniziativa
NUOVO ART. 80A Cost. (Detenzione di animali a scopo agricolo)
- La Confederazione tutela la dignità dell’animale nell’ambito della detenzione a scopo agricolo. La dignità dell’animale include il diritto di non essere oggetto di allevamento intensivo.
- L’allevamento intensivo consiste nell’allevamento industriale finalizzato alla produzione più efficiente possibile di prodotti animali, nell’ambito del quale il benessere degli animali è leso sistematicamente.
- La Confederazione stabilisce criteri riguardanti in particolare il ricovero e la cura rispettosi dell’animale, l’accesso a spazi esterni, la macellazione e le dimensioni massime del gruppo per stalla.
- La Confederazione emana prescrizioni sull’importazione di animali e di prodotti animali a fini alimentari che tengono conto del presente articolo.
ART. 197 Cost. (Disposizione transitoria)
nuovo testo ### Le disposizioni d’esecuzione relative alla detenzione di animali a scopo agricolo secondo l’articolo 80a possono prevedere termini transitori di 25 anni al massimo. La legislazione d’esecuzione deve stabilire requisiti relativi alla dignità dell’animale che corrispondono a quelli delle direttive Bio Suisse (almeno del 2018). Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 80a la legislazione d’esecuzione non è entrata in vigore, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.